
URNE APERTE:
dalle 15 alle 22 di sabato 6 giugno
dalle 7 alle 22 di domenica 7 giugno
Si vota per le elezioni europee, provinciali e comunali.
Come si vota:
Elezioni europee
L’elettore riceverà un’unica scheda, di colore diverso a seconda della circoscrizione elettorale: grigio per l’Italia nord-occidentale (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia); marrone per l’Italia nord-orientale (Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna); rosso per l’Italia centrale (Toscana, Umbria, Marche, Lazio); arancione per l’Italia meridionale (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria); rosa per l’Italia insulare (Sicilia, Sardegna). Il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta. I voti di preferenza, nel numero massimo di tre si esprimono scrivendo nelle apposite righe, tracciate a fianco il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti.
Elezioni provinciali
Per votare uno dei candidati al consiglio provinciale si traccia un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso è attribuito sia al candidato casigliere, sia al candidato presidente; per uno dei candidati alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per uno dei candidati al consiglio provinciale ad esso collegato, il voto così espresso si intende attribuito sia al candidato al consiglio, sia al candidato presidente; per un candidato alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo; il voto così espresso si intende attribuito solo al candidato presidente. Non si può praticare, invece, il «voto disgiunto», cioè il voto per un presidente della provincia di un gruppo o di un gruppo di liste e per un candidato al consiglio provinciale di un altro gruppo o gruppo di liste.
Comuni sopra i 15 mila abitanti
La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati a sindaco. L’elettore può votare: o per una delle liste tracciando un segno sul contrassegno; il voto così espresso si intende attribuito anche al candidato sindaco collegato; o per un candidato a sindaco, non scegliendo alcuna lista collegata; il voto così espresso si intende attribuito solo al candidato-sindaco; o per un candidato a sindaco e per una delle liste collegate tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso si intende attribuito sia al candidato alla carica di sindaco sia alla lista collegata; o per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una lista non collegata tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso si intende attribuito sia al candidato alla carica di sindaco sia alla lista non collegata (cd. «voto disgiunto»). L’elettore potrà altresì manifestare un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale.
Comuni sino a 15.000
L’elettore può esprimere il proprio voto tracciando un solo segno di voto sul nominativo di un candidato alla carica di sindaco; tracciando un solo segno di voto sul contrassegno di una delle liste di candidati alla carica di consigliere; tracciando un segno di voto sia sul contrassegno prescelto che sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata. In tutti i predetti casi, il voto andrà sia al candidato-sindaco sia alla lista collegata. L’elettore può esprimere solo un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale. In tal modo, il voto si intenderà attribuito, oltre che al singolo candidato anche alla lista cui il candidato medesimo appartiene.
Clicca qui per l’elenco dei candidati di tutte le liste (elezioni europee).
